TUTTI I DATI SULL'ICI DEL COMUNE DI FOMBIO
 COMUNE: FOMBIO  PROVINCIA: LODI


 
Le aliquote e detrazioni
ICI anno 2006
I DATI DEL COMUNE
Le aliquote e detrazioni
ICI anni precedenti
Regolamento ICI
Comune di FOMBIO



I.C.I.            anno d'imposta 2005

I.C.I.            anno d'imposta 2006

 

 Aliquota abitazione principale       5,50per mille

 Aliquota abitazione principale       5,50per mille

 

 

 

 

Aliquota ordinaria per immobili diversamente qualificati         6,50per mille

Aliquota ordinaria per immobili diversamente qualificati         6,50per mille

 

Invariate rispetto all’anno 2005

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

 

€ 103,29

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Solo nei seguenti casi:

 

·       Contribuente con oltre 65 anni di età

 

·       Contribuente avente a carico una persona affetta

Dalla  nascita da handicap psico-fisico con una

Invalidità del 100%.

 

 

 

€ 154,94

 

 

 

€ 258,23

 

Il pagamento dovrà essere eseguito in due rate rispettivamente:

v     entro il 30 giugno 2006: pari alla metà dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell’anno 2005;

v     dal 1° al 20 dicembre 2006: a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno , con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

effettuando versamenti sul c/c postale n. 559229 intestato a Servizio Riscossione Tributi ICI Lodi Esatri S.p.A.  (con bollettini distribuiti presso il Comune o l’Ufficio Postale).

La dichiarazione ICI relativa all’anno 2005 (redatta sugli appositi modelli distribuiti dal Comune) dovrà essere presentata:

-          dal 02 maggio al 1 agosto 2006 all’ufficio Tributi del Comune

per i contribuenti che presentano UNICO 2005 in via telematica il termine è il 2 novembre 2006.




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REGIONE: LOMBARDIA ABITANTI: 1632 FAMIGLIE: 653
N° UNITA' LOCALI: 105 N° ABITAZIONI: 635

Nord-Ovest Altro comune
Comune non costiero Pianura Valenza immobiliare turistica: ridotta

Sindaco: DAVIDE PASSERINI
Indirizzo: VIA ROMA 87 C.A.P.: 26861-LODI
Telefono: 037732362 Fax: 0377430422

Responsabile ICI: MARTINI EMANUELA
E-mail: 
Indirizzo: VIA ROMA 83
Telefono: 037732362 Fax: 0377430422

Concessionario: ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI S.p.A.
c/c postale ICI: 559229
Sede amministrativa: Corso Umberto I 25 - 26900 - LODI
Telefono: 0371-422116 Fax: 0371-423853


PER AGGIORNAMENTI DATI INVIARE EMAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO : comuni@ancicnc.it

N.B. La Valenza Immobiliare Turistica è il rapporto fra le dotazioni immobiliari a funzione turistica e le dotazioni immobiliari a funzione residenziale. Le fonti delle variabili utilizzate sono l'Istat-censimenti e gli Enti Provinciali del Turismo.

 

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- Le aliquote e detrazioni ICI
(Dal 2002 la detrazione è espressa in Euro)
FOMBIO -
- LO
 
 
Fonti Regolamento ICI Delibera
 
Aliquote
Anno
Detr. abitazione principale
Ordinaria
Principale
1993
 180000
 4
 4
1994
 180000
 5
 5
1995
 180000
 5
 5
1996
 180000
 5,5
 5,5
1997
 200000
 5,5
 5,5
1998
 200000
 5,5
 5,5
1999
 200000
 5,5
 5,5
2000
 200000
 5,5
 5,5
2001
 200000
 5,5
 5,5
2002
 103.29
 6.5
 5.5
2003
 *
 6.5
 5.5
2004
 103.29
 6.5
 5.5
2005
 103.29
 6.5
 5.5
 
 

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Regolamento ICI - Comune di FOMBIO
 
Data Delibera:
Numero Delibera:
Data entrata in vigore:
Tipo regolamento: Regolamento ICI
Titolo:
Regolamento ICI
N° articoli: 32


Art. 1

Art. 1 .- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli

immobili nel Comune di nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 Dic 1997 n.446, e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I.

Art. 2

Art. 2 .- PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'Imposta Comunale sugli Immobili è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso

adibiti, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, come definito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Art. 3 .- DEFINIZIONE DI FABBRICATO

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per utilizzo si fà riferimento alla data di prima attivazione delle utenze domestiche (energia elettrica, acqua, gas).

Art. 4

Art. 4 .- DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'ìndennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere dai piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono considerati tuttavia non fabbricabili, i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori" diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purchè dai medesimi condotti, sul quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo. alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento degli animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963 n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente al fini delle imposte dirette.

Art. 5

Art. 5 .- DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio dall'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento del bestiame e di attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

Art. 6

Art. 6 .- SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'art.2 ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la

qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario. ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Art. 7

Art. 7 .- SOGGETTO ATTIVO

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune, per gli immobili di cui all'art. 2 la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del Comune stesso.

Art. 8

Art. 8 .- BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art.2 come determinato a norma dì questo titolo.

Art. 9

Art. 9 .- BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al I' gennaio dell'anno di imposizione ed aumentate del 5per cento, i seguenti moltiplicatori

34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/ 1 (negozi e botteghe).

50 volte, per i fabbricati iscritti nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) ed in categoria catastale D (immobili a destinazione speciale);

100 volte , per tutti i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A(immobili. a destinazione ordinaria), B (immobili per uso di alloggi collettivi) e C ( immobili a destinazione commerciale e varia) diversi dai precedenti.

Art. 10

Art. 10 .- BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO 0 ARTISTICO

Per gli immobili di interesse storico o artistico al sensi dell'art. 3 della legge 1 gennaio 1939 n. 1089. e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante

l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte.

Art. 11

Art. 11 .- BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE D

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto e con attribuzioni di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare al lordo delle quote di ammortamento. che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto dei ministero delle Finanze.

In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n. 701 con conseguente determinazione del valore dei fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.

In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 12

Art. 12 .- BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO

Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell'articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta , se e stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto dal Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n. 701.

In mancanza di rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

Art. 13

Art. 13 .- BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al I' gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Consiglio Comunale determina, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili, sulla scorta dì appropriata e motivata relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

In deroga a quanto disposto nel precedente comma 3 del presente articolo, qualora il soggetto passivo nel due anni successivi e semprechè le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato al fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggìore imposta dovuta.

Le norme dei commi precedenti si applicano anche nelle aree relative alla utilizzazione edificatorìa, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5 , comma 6, del decreto legislativo n. 504/92.

Art. 14

Art. 14 .- BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI IN CASO DI COSTRUZIONE IN CORSO, DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO E DI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettera c) d) ed e), della legge 05 agosto 1978 n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è

considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 4 senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 15

Art. 15 .- BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, aumentato del 25 per cento per un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art. 16

Art. 16 .- BASE IMPONIBILE DEI TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI 0 DA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE

I terreni agricoli posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità vecchiaia e malattia, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni

del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire fino a 120 milioni di lire;

del 50 per cento di quella gravante sulla parte eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.


Art. 17

Art. 17 .- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo, salvo il differimento del termine con provvedimenti legislativi.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille.

Art. 18

Art. 18 .- DIVE RSIFICAZIONE TARIFFARIA

Fermo quanto stabilito dall'art. 17 del presente regolamento,

l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite. con riferimento al casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo dì lucro.

L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 19

Art. 19 .- DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel comune nel periodo d'imposta.


Art. 20

Art. 20 .- RIDUZIONE D'IMPOSTA PER FABBRICATI INAGIBILI

L'imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio .

Si intendono tali fabbricati o le unità immobiliari con le sotto elencate caratteristiche

immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati. pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

strutture orizzontali (solai e tetto di copertura ) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone. con rischi di crollo;

.strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

.edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

.edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non, siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali vetustà della costruzione accompagnata da mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.)

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata mediante:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

b) da parte dei contribuente con dichiarazione sostitutiva al sensi della legge 04.01.1968 n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi dei successivo comma mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori

Art. 21

Art. 21 .- NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Agli effetti delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze. anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento. anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero limitatamente al garage. box o posto auto ad una distanza non superiore a 200 metri.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse del proprio valore, secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abìtazione principale.

Le disposizioni di cui al precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art. 22

Art. 22 .- UNITA' IMMOBILLARE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Sono equiparate alle abitazioni principali:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

d) le unità immobiliari possedute nel territorio dello Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro, a condizione che non risultino locate;

e) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dal suoi familiari a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione al fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

f) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dal familiari del possessore.

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito

a) al parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti).

b) al coniuge ancorchè separata o divorziato.

Art. 23

Art. 23 .- DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare. lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Con la deliberazione. dì cui all'articolo 17 del presente regolamento , la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a lire 500.000, nel rispetto degli equilibri di Bilancio L'importo della detrazione può essere elevata anche oltre le 500.000 lire e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso tuttavia l'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.

La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazioni

o

di particolare disagio economico sociale , individuate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 24

Art. 24 .- ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta: a) gli immobili posseduti. a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni e dalle Provincie, nonchè dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo perìodo del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 504 del 30 dic. 1992, dalle comunità montane. dal consorzi fra detti enti. dalle Aziende Sanitarie Locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 dalle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente al compiti istituzionali'.

c)i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 601 e successive modificazioni'

d)i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate al sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984;

fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dal soggetti di cui all'art. 87, comma 1 , della lettera l), del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222; m) gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dello stato, delle regioni, delle provincie, dagli altri Comuni, dalle comunità montane, da consorzi tra i predetti enti, dalle aziende unità sanitarie locali non destinate esclusivamente a compiti istituzionali.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte

Art. 25

Art. 25 .- DICHIARAZIONI E DENUNCE

Per gli obblighi di dichiarazione e denuncia di variazione si applicano le disposizioni dell'art. 10 del D. Lgs. n. 504/92.

Art. 26

Art. 26 .- VERSAMENTI

L'imposta è di nonna versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolarmente eseguiti i versamenti effettuate da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

I versamenti d'imposta devono essere effettuati mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune ovvero, su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario,

Art. 27

Art. 27 .- DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da

a) gravi calamità naturali;

b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione,

c) decesso dei soggetti indicati dall'art. 6.

Art. 28

Art. 28 .- ACCERTAMENTI

Per quanto concerne gli accertamenti si applicano le disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Si applica in quanto compatibile l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 16/06/1997 n. 218 e del regolamento Comunale.

Art. 29

Art. 29 .- RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 31/12/1992 n. 504, il contribuente può richedere al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzíone quello in cui su procedimento contenzioso e intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo comune per immobili ubicati in comune diverso ; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.




Art. 30

Art. 30 .- CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il diniego di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato secondo le disposizioni del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546.

Art. 31

Art. 31 .- NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni. ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo

Art. 32

Art. 32 .- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

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